Copyleft , GPL , creative commons ecc... ma le differenze (parte 1 SIAE)
Capita sempre più spesso di fare una grande confusione sulle licenze su ciò che si può fare e cosa no , nel mercato commerciale è in genere è semplice con i copyright , pago per il diritto che intendo usufruire e il gioco è fatto . Ma nel mondo open source , la situazione è più complessa , vediamo di capire le differenze tra le licenze libere e non .
Cos'è il diritto d'autore?
La legge speciale 22 aprile 1941, n. 633 e fatta per la tutela delle opere dell'ingegno di carattere creativo, che appartengano alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro, al cinema. La tutela consiste in una serie di diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera (diritti patrimoniali dell’autore) e di diritti morali a tutela della personalità dell’autore, che nel loro complesso costituiscono il “diritto d’autore”.
COPYRIGHT
SIAE
cos’e’ la siae? E’ un ente pubblico a gestione privata che si occupa di incassare e ripartire i diritti d’autore, che non c’entrano niente con la birra i supermarket o il bigliardo, ma c’entrano nel momento in cui in questi luoghi c’è una radio o un autoparlante che diffonde musica o un televisore, perché il gestore di questi luoghi paga alla siae una tassa, che poi probabilmente scarica nei prodotti in vendita.Inoltre il sistema legislativo italiano sul diritto d'autore le da una posizione monopolistica e anche specifiche funzioni di controllo sul mercato dell'editoria in ogni sua forma.
Bisogna dire che il funzionamento della siae è alquanto controverso e oscuro
per analizziamo questo schema di ripartizione degli incassi della siae
Per i Balli con strumenti meccanici (discoteche) l’intero incasso semestrale viene così ripartito:
- il 50% sulla base di rilevamenti a campione va ai brani più eseguiti nelle discoteche stesse;
- il 21% va alla Ripartizione supplementare Classe I Ballo (le balere);
- il 5% va alla Ripartizione supplementare Classe I Concertino (i locali);
- il 24% va alla Ripartizione supplementare Classe V (dischi).
Leggendo mi viene subito in mente una domanda , io povero DJ techno che non appartengo a una grande casa discografica e che sono mediocre comesoppravvivo con gli introiti della SIAE ? visto che i diritti d’autore a me non arriva nulla ? devo sperare allora che la mia canzone vada in onda alla radio e o tv?
Tutti gli incassi derivanti dalle televisioni locali e le radio private non vengono ripartiti con i criteri di cui sopra ma come illustrato di seguito.
- Gli incassi delle emissioni radiofoniche vanno:
a) per 2/3 alla Ripartizione Supplementare Generale;
b) per 1/3 alla Ripartizione Supplementare di classe V (dischi).
- Gli incassi delle emissioni televisive vanno:
a) per 3/5 alla musica dei film trasmessi;
b) per 1/5 alla Ripartizione Supplementare Generale;
c) per 1/5 alla Ripartizione Supplementare di classe V (dischi).
In questo caso mi va un po meglio ma non si puo sperare che un autore si metta a fare opere di nichia … qundi viva la massificazione delle opere
Il motivo di questa assurda divisione degli introiti ? semplice : A Faenza c’e’ una delle case editrici piu’ importanti della musica liscio, appartiene alla famiglia Galletti, e la titolare e’ stata nella Commmisione musica della Siae, dove si decide come ripartire i soldi.
Ma non è finita , in caso che non sia una discoteca a suonare , ma sia un concerto/un piano bar ecc… le cose cambiano lievemente , in questo caso la siae si prende il 10% del biglietto che ripartiziona tra gli autori delle canzoni fatte in quanto il musicista , direttore d’orchestra o chi per esso deve comilare un bordero’, cioè un elenco di ciò che è stato suonato brano per brano, meccanismo perfette e ecuo , tranne per un per piccolo difetto: se percaso si sbaglia anche il titolo o solo un accento di una canzone viene invalidato tutto il bordero’ e la siae si tiene tutti gli incassi , poi piccola nota da non trascurare spesso la lista delle canzoni suonate spesso viene compilata a fine serata , in piena notte , sicuramente scritti a mano e pieni di errori. e dove vanno di nuovo questi introiti , in un altra tabella molto simile a quella vista sopra.
Stessa situazione per opere visive statiche (immagini) , video , ecc..
Un altro aspetto da far notare è la distinzione che viene fatta fra supporti distribuiti a fine di lucro (su cui vige l'obbligo del bollino) e supporti distribuiti senza fine di lucro (esenti dall'obbligo): la distinzione non è priva di problemi poiché se si comprano i supporti in italia ( cd , dvd , ecc…) è gia compresa oltre.
Inoltre va anche detto che in materia di attività senza scopo di lucro , nonostante la siae sia in teoria permissiva , le leggi sono molto a interpretazione personale del controllorPiccola nota personale come appunto
PER ESEGUIRE DIFFONDERE O RECIATARE IN PUBBLICO E’ NECESSARIO L’AUTORIZZAZIONE DEGLI AUTORI CHE CONCEDE LA SIAE, PER PUBBLICO NON SI RIFERISCE AL LOCALE MA ALLE ESECUZIONI PUBBLICHE NON SONO PUBBLICHE QUANTO PREVISTO DALL Art. 15 DELLA l.633/41:
Il diritto esclusivo di eseguire, rappresentare o recitare in pubblico ha per oggetto la esecuzione, la rappresentazione o la recitazione, comunque effettuate, sia gratuitamente che a pagamento, dell’opera musicale, dell’opera drammatica, dell’opera cinematografica, di qualsiasi altra opera di pubblico spettacolo e dell’opera orale.
Non è considerata pubblica la esecuzione, rappresentazione o recitazione dell’opera entro la cerchia ordinaria della famiglia, del convitto, della scuola o dell’istituto di ricovero, purché non effettuata a scopo di lucro.
aprofondimento qua (puntata di report )
sito siae www.siae.it
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